Certificazione EMAS

Dlgs 33/2013 - Articolo 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Copertina dichiarazione ambientale

Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.

Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta, sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n. 1221.

EMAS è principalmente destinato a migliorare l’ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini (al pubblico in senso lato) uno strumento attraverso il quale sia possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni [http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/files/emas].

Nel sito dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale istituito con la l. n. 133/2008) sono consultabili informazioni e documentazione utili per approfondire il tema dell’EMAS e il funzionamento del Comitato EMAS in Italia, ed in particolare:

Che cos’è l’EMAS

Come ottenere l’EMAS

Organizzazioni, siti e distretti

Verificatori ambientali

Comunicazione

Contatti

Statistiche

L’Ente Parco Nazionale del Gargano è il secondo parco nazionale registrato EMAS in Italia.

La Dichiarazione Ambientale 

La Politica ambientale

Unità operativa Sistemi di Gestione

Vincenzo Totaro – Direttore f.f.

Tel. +39 0884 568911

e-mail direttore[at]parcogargano.it

Dott. Michele Guidato – Responsabile Ambientale

Tel. +39 0884 568943

e-mail micheleguidato[at]parcogargano.it

Ultimo aggiornamento

10 Febbraio 2025, 13:17