Pubblicato il Regolamento per l’indennizzo
Regolamento per l’indennizzo e la prevenzione dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico.
Regolamento per l’indennizzo e la prevenzione dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.
Il presente disciplinare nelle more dell’approvazione del Regolamento del Parco di cui all’art. 11 della Legge 394/91, regola ai sensi dell’art. 15, comma 4, della stessa legge le modalità per l’accertamento, la valutazione, la liquidazione dell’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta all’interno del territorio del Parco Nazionale del Gargano, cosi come individuato dal D.P.R. 18.05.2001. Disciplina, inoltre, la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a protezione delle colture agricole e del patrimonio zootecnico aventi la finalità di prevenire i danni arrecabili dalla fauna selvatica.
L’Ente Parco Nazionale del Gargano, ai sensi dell’art. 15, comma 3, 4 e 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 adotta il presente regolamento e contemporaneamente abroga quello precedente (approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 30 del 17.07.2006).
L’Ente Parco, in base al comma 7 dell’art. 15 della legge 394/91, inserisce nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa per il pagamento degli indennizzi e per la realizzazione di interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle colture e agli allevamenti zootecnici ricadenti all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Gargano.
Vedi allegati:Regolamento, Modello per richiesta
Titolo I
Modalità per l’accertamento, la stima e l’indennizzo dei danni da fauna selvatica
Art. 1 – Soggetti beneficiari
Sono ammessi a indennizzo i proprietari, possessori o conduttori per legittimo titolo, dei terreni adibiti a coltivazioni ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale del Gargano ed i proprietari e possessori degli allevamenti zootecnici esistenti nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.
Art. 2 – Divieto di cumulo con altre forme di indennizzo
L’indennizzo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo per lo stesso danno percepito. I trasgressori alla presente disposizione saranno oggetto di segnalazione alle autorità competenti.
Art. 3 – Danni indennizzabili
Sono indennizzabili i danni causati all’interno del territorio del Parco Nazionale del Gargano dalla fauna selvatica alle colture agricole (comprese quelle foraggiere ricadenti su terreni seminativi e di arboricoltura da legno) e agli allevamenti zootecnici (ferite gravi o morte dell’animale), soggetti, durante l’anno in cui si verifica il danno e al momento del danno, all’esecuzione delle ordinarie pratiche agricole e di allevamento previo accertamento del danno (verifica coltura, verifica animale ferito o carcassa).
Non sono indennizzabili i danni arrecati dalla fauna selvatica ai pascoli naturali.
Non sono ammessi ad indennizzo i danni ai beni derivanti da sinistri stradali provocati dalla fauna selvatica del Parco Nazionale del Gargano.
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di indennizzo
I soggetti beneficiari che intendono richiedere l’indennizzo previsto dal presente regolamento, dovranno presentare o inviare a mezzo fax o raccomandata A.R. presso l’Ente Parco Nazionale del Gargano, l’apposito modello di denuncia e di richiesta di indennizzo, reperibile presso lo stesso Ente, ovvero presso le sedi dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Gargano, ovvero presso le sedi delle organizzazioni professionali di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori etc…), ovvero presso il Comando Territoriale per l’Ambiente e presso i Comandi Stazioni del Corpo Forestale dello Stato, compilato in ogni sua parte ed unito agli allegati in esso specificati.
L’istanza, corredata della necessaria documentazione, dovrà essere inoltrata all’Ente Parco entro e non oltre i 3 giorni successivi alla scoperta del danno stesso.
L’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco Nazionale del Gargano rilascerà regolare ricevuta per le domande pervenute a mano, mentre per quelle pervenute tramite fax farà fede la data di acquisizione all’Ente e per quelle pervenute per raccomandata il timbro e data dell’Ufficio Postale accettante.
L’onere di assicurarsi dell’avvenuta corretta trasmissione della istanza ricade in capo al richiedente.
Nel caso di danni arrecati al patrimonio zootecnico il titolare o conduttore dell’allevamento, contestualmente alla presentazione dell’istanza di risarcimento all’Ente Parco, è tenuto a comunicare l’accaduto all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda
I soggetti beneficiari dovranno produrre copia fotostatica dell’atto da cui risulti la proprietà, il possesso o la detenzione dei beni oggetto dell’indennizzo (titoli di proprietà, contratti di affitto o comodato, sentenza del tribunale o altra documentazione a norma di legge).
I contratti di affitto o comodato devono essere regolarmente registrati.
I suddetti documenti, quando consentito per legge, potranno essere temporaneamentesostituiti da apposita autocertificazione allegata alla richiesta di indennizzo.
Nel caso particolare di contratto di comodato di fondi appartenenti a familiari (I e II grado) lo stesso potrà essere sostituito da dichiarazione rilasciata dal proprietario ai sensi del D.P.R. 445/2001, sottoscritta e corredata da copia del documento di riconoscimento dello stesso, dalla quale risulti che il richiedente conduce i terreni in questione ed è pertanto autorizzato a richiedere l’indennizzo.
I documenti, cui le autocertificazioni fanno riferimento, dovranno essere presentati in copia entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della denuncia e richiesta di indennizzo.
La mancata produzione di tali titoli entro i termini suddetti, o anche uno solo di tutti gli allegati obbligatori previsti dall’apposito modello di richiesta, comporterà il non accoglimento della stessa.
In caso di terreni e allevamenti in comproprietà è espressamente richiesto che l’istanza sia firmata da tutti i soggetti danneggiati o, qualora sia sottoscritta solamente da un comproprietario, che la medesima sia corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta e corredata da copia del documento di riconoscimento, degli altri comproprietari dalla quale risulti che il richiedente è autorizzato a richiedere l’indennizzo.
L’Ente qualora lo ritenga opportuno, ai fini dell’accertamento del danno e della stima dello stesso, può richiedere, anche dopo la visita di accertamento, ad integrazione della documentazione presentata, la trasmissione di ulteriori atti documentali e tecnici.
Art. 6 – Iter della domanda
Entro il termine massimo di dieci giorni dall’acquisizione delle richieste complete di tutti gli elementi ed allegati, l’Ente Parco provvederà ad effettuare i sopralluoghi e gli accertamenti del caso. Il soggetto beneficiario, anche a mezzo di persona all’uopo delegata, dovrà consentire l’accesso al fondo, assistere e fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta dagli incaricati dell’accertamento.
Il termine di dieci giorni stabilito per l’esecuzione del sopralluogo è ridotto a sei giorni nel caso di richieste di indennizzi per danni a coltivazioni di cereali da granella presentate in prossimità dei periodi di trebbiatura.
Il termine sopra indicato è ridotto a 3 giorni nei casi di danni agli allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.
La mancata presenza del soggetto beneficiario, o del suo delegato, al sopralluogo, nonché comportamenti ostativi al normale svolgimento dell’accertamento fanno venire meno il diritto dell’istante alla eventuale corresponsione dell’indennizzo.
Prima dell’accertamento del danno da parte dell’Ente non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture; se il prodotto della coltura danneggiata viene raccolto, anche in parte, o la coltura sostituita prima dell’accertamento tecnico, non si darà luogo ad alcun indennizzo.
Nel caso di danni al patrimonio zootecnico il richiedente seguirà le vigenti norme in materia. Se in applicazione delle stesse è costretto a disfarsi dell’animale e/o della carcassa, è tenuto ad acquisire preliminarmente ed a conservare certificazione del medico veterinario o della A.S.L. competente o altra documentazione probante i danni e le cause dei danni arrecati.
Art. 7 – Operazioni di accertamento del danno
L’accertamento del danno è effettuato:
a) per le colture agricole da parte del personale del C.T.A e/o del personale dell’Ente Parco, di altre istituzioni o esperti all’uopo nominati dall’Ente Parco;
b) per gli allevamenti zootecnici da parte del competente Servizio Veterinario della ASL e/o del personale del C.T.A., o del personale dell’Ente Parco, o di altre istituzioni o esperti all’uopo nominati dall’Ente Parco.
In casi particolari dovuti all’indisponibilità del personale a disposizione o in presenza di situazioni tali da richiedere particolari conoscenze e professionalità, l’Ente Parco potrà avvalersi di tecnici abilitati di comprovata esperienza nel settore. Si darà priorità agli accertamenti del danno alle colture pronte o prossime alla raccolta.
Se a seguito del sopralluogo da parte dell’Ente si accertasse la mancata esecuzione delle ordinarie pratiche di coltivazione e di allevamento o venisse riscontrata la presenza di sostanze tossiche o nocive, o comunque non compatibili con la presenza di un’area protetta ai sensi dell’art. 11, comma 3 e dell’art. 12, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non sarà erogato alcun indennizzo, e l’Ente stesso provvederà ad adottare le misure più opportune per la salvaguardia dei luoghi.
Art. 8 – Compiti del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del CFS
Il C.T.A. dopo aver ricevuto dall’Ente Parco, anche via fax, la copia della richiesta di indennizzo provvederà, avvalendosi dei propri comandi stazione, ad accertare i danni e a trasmettere all’Ente il relativo verbale di accertamento anticipato via fax. Questo dovrà riportare informazioni riguardo la causa, la natura del danno, la superficie e/o i capi interessati, l’entità dello stesso e qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini della sua stima, da effettuarsi a cura del personale tecnico dell’Ente Parco.
Il CFS è tenuto a rispettare i termini indicati nell’art. 6 del presente regolamento per l’esecuzione dei sopralluoghi di verifica. L’Ente Parco potrà rivalersi nei confronti CTA, per eventuali danni arrecati all’Ente parco dalla mancata osservanza da parte del CTA dei tempi di espletamento dei sopralluoghi.
Il verbale di accertamento è trasmesso da parte del competente comando stazione forestale all’Ente Parco entro 15 giorni dal ricevimento della denuncia di danno.
Art. 9 – Esclusioni e limitazioni.
Non sono indennizzabili le seguenti tipologie di danno:
· i danni denunciati a carico di colture che all’atto del sopralluogo risultino non soggette all’esecuzione delle ordinarie pratiche agricole e/o non risultino adottate da parte della ditta richiedente tutte le precauzioni necessarie a prevenire e/o a limitare il verificarsi di danni arrecati dalla fauna selvatica del Parco;
· i danni denunciati a carico di allevamenti i cui animali risultino sprovvisti delle necessarie autorizzazioni sanitarie previste per legge, pascolanti abusivamente e/o pascolanti su terreni o in periodi in cui sia vietato il pascolo;
· i danni denunciati a carico di colture raccolte, anche in parte, o sostituite prima dell’accertamento o prima della scadenza del termine fissato per l’esecuzione dell’accertamento (art. 6).
· i danni denunciati a carico di animali macellati e/o dei quali non siano state custodite le carcasse o i resti fino all’esecuzione dell’accertamento o fino alla scadenza del termine fissato per l’accertamento stesso, o dei quali non sia stata presentata la certificazione del medico veterinario o della A.S.L. competente o altra documentazione probante i danni e le cause dei danni arrecati di cui all’art.6 ultimo comma;
· i danni la cui stima sia stata accertata inferiore ad euro 50,00;
· i danni alle produzioni agricole, anche di particolar pregio, per le quali, a seguito di avvenuto sopralluogo da parte dell’Ente, non risultino prese da parte della ditta richiedente tutte le precauzioni indicate dall’Ente Parco come necessarie per prevenire danni da parte della fauna selvatica alle produzioni agricole o agli allevamenti aziendali, o non vengano rese operative le opportune misure di protezione previste dal Titolo II del presente regolamento;
· i danni denunciati a carico di colture agricole o allevamenti insistenti su terreni dove all’atto dell’accertamento venga riscontrata la presenza di sostanze tossiche o nocive o soggetti a interventi non compatibili con la presenza di un’area protetta ai sensi dell’art. 11, comma 3 e dell’art. 12, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
· i danni denunciati su colture o allevamenti insistenti su terreni o edifici dei quali il richiedente non detenga regolare titolo di proprietà o possesso (art. 5);
· i danni denunciati su colture o allevamenti ove non sia stato possibile l’accertamento per mancata collaborazione del richiedente;
· i danni arrecati da fauna domestica inselvatichita (cani randagi, ….);
· i danni a carico di ditte che nella comunicazione di denuncia abbiano fatto dichiarazioni mendaci o non completamente veritiere;
· i danni a carico di colture agricole o allevamenti di richiedenti che abbiano ricevuto sanzioni amministrative o abbiano in corso procedimenti penali per attività disciplinate e sanzionate dalla legge 394/91.
Art. 10 – Stima del danno e determinazione dell’indennizzo
Il personale tecnico dell’Ente, dopo la verifica amministrativa e documentale della richiesta di indennizzo, sulla scorta del verbale di accertamento e di tutta la documentazione acquisita, provvederà alla stima dell’effettivo danno subito dal richiedente. A tal fine utilizzerà il prezzario regionale ed i prezzi dei prodotti stabiliti nelle mercuriali della Camera di Commercio di Foggia.
In mancanza effettuerà apposita analisi di mercato onde addivenire ai prezzi medi spuntati dal prodotto in esame nel periodo di riferimento e nell’area indagata.
Nel caso in cui il danno alle produzioni agricole avvenga all’inizio del ciclo produttivo la stima sarà effettuata tenuto conto delle spese già sostenute e documentate dalla ditta.
Nell’eventualità di danno alle produzioni agricole che si avvicinano alla fine del ciclo produttivo, il valore della mancata produzione, sempre ai fini della determinazione del danno, sarà decurtato dei costi non sostenuti per la raccolta, il confezionamento, il trasporto e la commercializzazione del prodotto. Una volta stimato il danno per la determinazione dell’indennizzo da corrispondere al richiedente, si utilizzerà la tabella di calcolo dell’indennizzo allegata al presente regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La determinazione dell’indennizzo per i danni alle produzioni agricole non potrà in ogni caso essere superiore ad un tetto massimo di € 2.500,00 e l’indennizzo avverrà nel rispetto della tabella di calcolo dell’indennizzo allegata al presente atto.
La determinazione dell’indennizzo agli allevamenti zootecnici è equivalente al danno subito ed effettivamente accertato dagli organi di controllo di cui all’art 3 lettera b), fino ad un tetto massimo di € 3.000,00 per istanza.
Per i danni stimati di importo superiore ad € 3.000,00 l’Ente Parco corrisponderà a titolo di indennizzo la somma massima di € 3.000,00.
I danni indennizzabili comprendono solamente i danni diretti (morte, ferite gravi ed invalidanti, perdita del feto).
In caso di accertato riscontro della perdita del feto da parte dell’animale gravido deceduto o gravemente invalidato, si applicherà una maggiorazione del 20% al valore stimato dell’animale danneggiato dalla fauna selvatica del Parco Nazionale del Gargano.
Art. 11 – Liquidazione dell’indennizzo
Il Direttore dell’Ente, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle richieste complete di tutta la documentazione, provvederà con proprio atto, nei limiti delle disponibilità previste dal bilancio approvato dal Consiglio Direttivo, alla liquidazione dell’indennizzo.
L’Ente Parco non procederà alla liquidazione di alcun indennizzo a seguito dell’accertato esaurimento dei fondi appositamente destinati nel bilancio.
Le richieste pervenute all’Ente dal 1 novembre al 31 dicembre, complete di tutti gli allegati, potranno essere liquidate, in caso di accoglimento, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle stesse, compatibilmente con le disponibilità residue dell’anno in corso, oppure con le disponibilità finanziarie previste nel bilancio successivo.
Art. 12 – Allegati
Con il presente regolamento vengono adottati il fac-simile della denuncia e relativa richiesta di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, la tabella di calcolo degli indennizzi per i danni alle produzioni agricole ed il modello di verbale di sopralluogo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
Copia del Regolamento verrà inserita nel sito web dell’Ente e trasmessa alle associazioni di categoria, ai Comuni del Parco Nazionale del Gargano, al Coordinamento Territoriale per l’ambiente del Corpo Forestale dello Stato e ai Comandi Stazioni del Corpo Forestale dello Stato.
Titolo II
Modalità per la prevenzione dei danni
Art. 13 – Ambito di applicazione
L’Ente contestualmente o successivamente alla liquidazione dell’indennizzo può formulare e comunicare al soggetto richiedente accorgimenti volti a prevenire e/o limitare i danni arrecabili alle colture e agli allevamenti dalla fauna selvatica del Parco.
Il richiedente è tenuto ad adottare gli accorgimenti consigliati. In caso contrario l’Ente non procederà al riconoscimento dell’indennizzo richiesto.
I proprietari o conduttori, per legittimo titolo, di terreni ove siano accertati con frequenza danni alle coltivazioni e al patrimonio zootecnico ad opera della fauna selvatica, possono presentare all’Ente Parco richiesta di contributo per la realizzazione di opere e/o l’acquisto di attrezzature volte a prevenire il verificarsi di tali danni.
Art. 14 – Modalità di richiesta di contributi per le misure di prevenzione
Il proprietario o conduttore, per legittimo titolo, interessato ad accedere ai contributi di cui all’art. 13, presenta all’Ente Parco, per la preliminare necessaria approvazione, proposta progettuale delle opere di prevenzione da realizzare e/o preventivo di spesa delle attrezzature da acquistare, completa di relazione esplicativa riguardo le tipologie di danni arrecati ai terreni e/o agli allevamenti interessati dalla richiesta, la fauna che li ha arrecati, l’analisi dei relativi costi.
L’Ente Parco, qualora ritenga il progetto in grado di prevenire danni da fauna selvatica, ed in linea con gli obbiettivi perseguiti di sviluppo ecocompatibile del territorio e delle attività produttive ivi insistenti, potrà approvare il progetto dandone comunicazione all’interessato.
Art. 15 – Iter della istanza
L’Ente Parco provvederà, successivamente all’impegno della spesa, a comunicare all’interessato la concessione del contributo.
L’interessato, dopo aver realizzato quanto approvato dall’Ente Parco, presenterà rendiconto quietanzato delle spese sostenute.
L’Ente Parco, previa acquisizione di dichiarazione da parte dell’interessato di rinunciafutura agli indennizzi dei danni da fauna selvatica sui terreni interessati dal progetto, dopo aver approvato la rendicontazione delle spese, potrà determinare di rimborsarne i costi fino ad un limite massimo di € 2.500,00. La effettiva quantificazione del contributo sarà stabilità in relazione all’importo complessivo del progetto e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.
L’effettiva erogazione del contributo avverrà successivamente alla realizzazione delle misure di prevenzione e previa approvazione, da parte dell’Ente Parco, del consuntivo delle spese, presentato dall’istante.
Ultimo aggiornamento
15 Febbraio 2012, 10:20